Cassazione civile sez. III, del 07/01/2021, n.89
Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Sentenze Corte di Cassazione · 2 Marzo 2021
In
tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. 55/2014,
non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori
medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il
minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita
motivazione.