Corte Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 5425 del 26 febbraio 2021
Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Sentenze Corte di Cassazione · 2 Marzo 2021
Tags: #immigrazione
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Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di
massima di particolare importanza e confermando l’orientamento dominante, hanno
affermato che non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un
giudice onorario di tribunale, su delega del giudice professionale designato
per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all'audizione del richiedente la
protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione
specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi dell’art 10,
commi 10 e 11, del d.lgs. n. 116 del 2017, tale attività rientra senza dubbio
tra i compiti delegabili al giudice onorario in considerazione della analogia
con l’assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell’elencazione
ivi contenuta.