Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza del 18 febbraio 2021, n. 4304
Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Ordinanze Corte di Cassazione · 21 Febbraio 2021
Nell’ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli
in movimento, trova applicazione l’art. 2054 c.c., comma 2, con conseguente
presunzione "iuris tantum" di colpa in eguale misura di entrambi i
conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata
sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante,
qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile
per evitare il danno