Cartolarizzazione e cessione dei crediti: un binomio inscindibile?

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Cartolarizzazione e cessione dei crediti: un binomio inscindibile?

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Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Approfondimenti · 27 Febbraio 2025
Cartolarizzazione e cessione dei crediti: un binomio inscindibile?
Note a margine di un binomio (apparentemente) inscindibile di Cosimo D’Arrigo, consigliere della Corte di cassazione

Nel dibattito giuridico e finanziario, la correlazione tra cartolarizzazione e cessione dei crediti è spesso data per scontata. Tuttavia, un’analisi più approfondita dimostra che si tratta di istituti distinti, con finalità e discipline normative autonome.
🔹 Cartolarizzazione: disciplinata dalla Legge 130/1999, è un’operazione di finanza strutturata in cui crediti pecuniari, generalmente deteriorati (NPL, UTP), vengono ceduti a una Special Purpose Vehicle (SPV), la quale ne finanzia l’acquisto mediante emissione di titoli. Il meccanismo si fonda sulla segregazione patrimoniale e sulla destinazione vincolata dei flussi finanziari (art. 3, comma 2, L. 130/1999).
🔹 Cessione dei crediti: disciplinata dal Codice Civile (artt. 1260 ss. c.c.) e, per i crediti bancari, dal Testo Unico Bancario (art. 58 d.lgs. 385/1993), è un’operazione circolatoria che comporta il trasferimento del diritto di credito, senza necessariamente implicare una cartolarizzazione.
🔹 Opponibilità e separazione patrimoniale: elementi essenziali per garantire la protezione degli investitori e la stabilità dell’operazione, regolati dall’art. 4 della Legge 130/1999.
Cosa dimostra l’articolo?
L’analisi chiarisce che:
✔ Distinzione tra cessione e cartolarizzazione: mentre ogni operazione di cartolarizzazione presuppone una cessione di crediti, non ogni cessione è finalizzata a una cartolarizzazione. Quest’ultima, infatti, può riguardare anche strumenti finanziari (art. 7, comma 1-bis, L. 130/1999) o beni immobili (art. 7.2, L. 130/1999).
✔ Segregazione patrimoniale e opponibilità: i crediti ceduti in una cartolarizzazione sono giuridicamente separati dal patrimonio della SPV, con protezione da azioni esecutive e concorsuali, a tutela dei sottoscrittori dei titoli (art. 3, comma 2 e art. 4, comma 2, L. 130/1999).
✔ Cessione e pubblicità: nei crediti bancari, l’opponibilità si realizza con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; nei crediti d’impresa, è sufficiente la data certa del pagamento (art. 4, comma 2, L. 130/1999 e L. 52/1991).
✔ Deroghe al regime ordinario: la normativa sulle cartolarizzazioni introduce regole speciali in materia di compensazione, revocatoria e ammissibilità delle azioni esecutive sui crediti cartolarizzati (art. 4, comma 3, L. 130/1999).
L’articolo dimostra come la cartolarizzazione sia ben più di una mera operazione di cessione di crediti, costituendo un meccanismo sofisticato di gestione degli NPL, con rilevanti implicazioni sistematiche e giuridiche. L’inquadramento normativo e i profili di opponibilità, segregazione patrimoniale e tutela degli investitori evidenziano la natura peculiare dell’istituto rispetto alle tradizionali operazioni di trasferimento del credito.





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