Sentenza della Corte UE (Decima Sezione) del 13 febbraio 2025.
Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Sentenze Corte di Giustizia Unione Europea · 14 Febbraio 2025
Sentenza della Corte UE (Decima Sezione) del 13
febbraio 2025.
Lexitor sp. z o.o. contro A.B. S.A.
Lexitor sp. z o.o. contro A.B. S.A.
Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Articolo 10, paragrafo 2 – Obbligo di informazione – Tasso annuo effettivo globale – Modifica delle spese e delle commissioni – Articolo 23 – Norme nazionali relative alle sanzioni – Principio di proporzionalità.
Causa C-472/23.
Causa C-472/23.
Il giudice polacco, attraverso un rinvio pregiudiziale, ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione europea una questione relativa alla presunta violazione, da parte di una banca, degli obblighi di informazione imposti dalla Direttiva 2008/48/CE.
La questione riguardava la compatibilità con il diritto dell’Unione della normativa polacca, la quale prevede, in casi analoghi, la perdita da parte della banca del diritto di riscuotere interessi e spese.
La controversia trae origine dal ricorso presentato da una società che contestava la sovrastima del tasso annuo effettivo globale (TAEG) indicato nel contratto di credito, nonché l’ambiguità di quest’ultimo. In particolare, si lamentava il fatto che il contratto non specificasse in modo chiaro le ragioni e le modalità di eventuali aumenti delle spese legate all’esecuzione del credito. Per tali motivi, la società chiedeva al giudice nazionale l’applicazione della sanzione prevista dalla normativa polacca, consistente nell’esenzione del credito da interessi e spese pattuiti.
La Corte di Giustizia, nell’esaminare il caso, ha preliminarmente chiarito che la sovrastima del TAEG al momento della conclusione del contratto non costituisce di per sé una violazione dell’obbligo di informazione previsto dalla Direttiva 2008/48/CE. Tuttavia, la Corte ha evidenziato che un contratto di credito che non descriva in modo chiaro e comprensibile le condizioni per eventuali modifiche alle spese connesse alla sua esecuzione si pone in contrasto con tale obbligo. Una simile omissione, infatti, ostacola il consumatore nel compiere le opportune verifiche e ne compromette la capacità di comprendere pienamente l’entità degli obblighi contrattuali assunti.
Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che la violazione dell’obbligo di informazione, qualora incida negativamente sulla capacità del consumatore di comprendere la portata del proprio impegno, legittimi l’applicazione della sanzione prevista dalla normativa nazionale. Nel caso di specie, la Corte ha considerato proporzionata e conforme al diritto dell’Unione la sanzione stabilita dalla legge polacca, consistente nella perdita, da parte della banca, del diritto di riscuotere interessi e spese.
Questa decisione evidenzia l’importanza di garantire la trasparenza e la chiarezza nei contratti di credito, sottolineando come l’obbligo di informazione abbia una funzione centrale nel proteggere i diritti dei consumatori e nell’assicurare un adeguato livello di fiducia nei rapporti contrattuali.