Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza del 16 febbraio 2021, n. 4034
Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Sentenze Corte di Cassazione · 18 Febbraio 2021
Presidente Vivaldi – Relatore D’Arrigo
L’intervento del creditore, del cui titolo
esecutivo la provvisoria esecutività sia stata sospesa, non per ciò stesso
perde ogni effetto nell’ambito del processo di espropriazione forzata. Tale
creditore, certamente, non potrà partecipare alle distribuzioni che dovessero
avvenire medio tempore, ma se, prima della conclusione del processo esecutivo,
il titolo recupera la sua vigenza, l’atto di intervento già compiuto riprende
l’originario vigore, legittimando la concorrenza del creditore alle ulteriori
fasi distributive.