Cass. Civ., Sez. I, ordinanza del 22 novembre 2021 n. 35840
Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Ordinanze Corte di Cassazione · 26 Novembre 2021
L'adozione cd. "legittimante", che
determina, oltre all'acquisto dello stato di figlio degli adottanti in capo
all'adottato, ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n.
184, la cessazione di ogni rapporto dell'adottato con la famiglia d'origine, ai
sensi del terzo comma, coesiste nell'ordinamento con la diversa disciplina
dell'"adozione in casi particolari", prevista dall'art. 44 della
legge n. 184 del 1983, che non comporta l'esclusione dei rapporti tra
l'adottato e la famiglia d'origine. Il giudice chiamato a decidere sulla
dichiarazione di adottabilità del minore in stato di abbandono, in applicazione
degli artt. 8 CEDU, 30 Cost., 1, l. n. 184 del 1983, e 315 bis, comma 2, c.c.,
deve accertare l'interesse del medesimo a conservare il legame con i suoi
genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali,
costituendo l'adozione legittimante una "extrema ratio", cui può
pervenirsi nel solo caso in cui non si ravvisi tale interesse; in questo
contesto il modello di adozione in casi particolari di cui all'art. 44, lett.
d), della l. n. 184 del 1983 può, ricorrendone i presupposti, costituire una
forma di cd. adozione mite, idonea a non recidere del tutto nell'interesse del
minore il rapporto tra quest'ultimo e la famiglia di origine.