Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 7442 del 15 marzo 2023
Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Ordinanze Corte di Cassazione · 17 Marzo 2023
Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 7442 del 15 marzo 2023
notifica della sentenza d’appello tramite PEC - avvocato privo del titolo di cassazionista - validità notifica
"Il difensore del precedente grado di giudizio in appello, ove pure in quel momento non iscritto all'albo degli avvocati patrocinanti innanzi alle giurisdizioni superiori, ha il potere di notificare via P.E.C. al difensore della controparte la sentenza di appello, allo scopo di veder decorrere il termine per l'impugnazione ed ottenere il passaggio in giudicato della sentenza, in adempimento dei propri obblighi di cui alla precedente fase. Infatti, tale attività ben può essere posta in essere dal procuratore dotato di rappresentanza nel giudizio di merito, il quale dunque può anche essere privo del titolo di "cassazionista" e che peraltro, pur esaurito il grado di giudizio di merito rispetto al quale era stata conferita la procura, può legittimamente continuare a compiere e ricevere gli atti che si riferiscono a quel grado di giudizio".
"Il difensore del precedente grado di giudizio in appello, ove pure in quel momento non iscritto all'albo degli avvocati patrocinanti innanzi alle giurisdizioni superiori, ha il potere di notificare via P.E.C. al difensore della controparte la sentenza di appello, allo scopo di veder decorrere il termine per l'impugnazione ed ottenere il passaggio in giudicato della sentenza, in adempimento dei propri obblighi di cui alla precedente fase. Infatti, tale attività ben può essere posta in essere dal procuratore dotato di rappresentanza nel giudizio di merito, il quale dunque può anche essere privo del titolo di "cassazionista" e che peraltro, pur esaurito il grado di giudizio di merito rispetto al quale era stata conferita la procura, può legittimamente continuare a compiere e ricevere gli atti che si riferiscono a quel grado di giudizio".