Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 5771 del 24 febbraio 2023
Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Ordinanze Corte di Cassazione · 2 Marzo 2023
Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 5771 del 24
febbraio 2023
ricorso per cassazione - produzione sentenza
impugnata - attestazione pubblicazione della cancelleria - improcedibilità
"in
caso di produzione di una copia del provvedimento impugnato attestata conforme
all'originale presente nel fascicolo informatico (ovvero, come nella specie, in
caso di produzione di duplicato informatico del provvedimento medesimo), ma
priva dell'attestazione di pubblicazione della Cancelleria, nonché della
relativa data e del relativo numero, il ricorso per cassazione è da ritenere
improcedibile ai sensi dell'art. 369 c.p.c.."
"In
altri termini: a) da una parte la sentenza (in particolare, quella redatta e
depositata in modalità telematica) viene ad esistenza solo dopo la sua
pubblicazione e, precisamente, solo quando le vengono attribuiti dal sistema
informatico numero e data di pubblicazione, cioè gli estremi necessari per la
sua esatta individuazione; b) d'altra parte, nel giudizio di legittimità, in
base all'espresso disposto di cui all'art. 369 c.p.c., la Corte di Cassazione
ha certamente l'onere di verificare i suddetti dati esaminando una
"copia" autentica del provvedimento, senza quindi potersi rimettere a
quanto semplicemente dichiarato in proposito dalle parti o attestato dai loro
difensori (anche se eventualmente in senso concorde), e ciò anche perché non
possono sussistere dubbi o incertezze sull'esistenza giuridica e sugli estremi
identificativi del provvedimento impugnato oggetto della statuizione di ultima
istanza."