Cassazione Civile, ordinanza del 20 agosto 2021, n. 23257
Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Ordinanze Corte di Cassazione · 28 Agosto 2021
Non è necessario che la notifica al debitore ceduto venga eseguita a mezzo ufficiale giudiziario, costituendo quest'ultima una semplice species (prevista esplicitamente nel codice di rito per i soli atti processuali) del più ampio genus costituito dalla notificazione intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario: con la conseguenza che, ai fini di tanto dell'art. 1264, che degli artt. 1265 e 2914, n. 2, c.c., la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità.