Cassazione Civile, Sez. II, ord. 19 marzo 2021, n. 7872
Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Sentenze Corte di Cassazione · 31 Marzo 2021
Tags: #Comunionelegale
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Quanti erano già uniti in matrimonio alla data
di entrata in vigore della L. 19 maggio 1975, n. 151 - salva l'ipotesi in cui
sia stato dato espresso dissenso anche da uno solo dei coniugi, nei confronti
del regime della comunione legale - sono soggetti alla nuova disciplina del
regime della comunione legale dei beni unicamente a decorrere dal 16 gennaio
1978. Oggetto della comunione, peraltro, per costoro, sono non solo gli
acquisti compiuti dagli sposi congiuntamente o disgiuntamente successivamente
al 15 gennaio 1978, ma anche quelli anteriori, posti in essere nel periodo 21
settembre 1975-15 gennaio 1978, purchè ancora nel patrimonio del coniuge
acquirente (e rimangono, conseguentemente, validi ed operativi eventuali
precedenti atti di disposizione, su quei beni, posti in essere dal coniuge che
aveva proceduto al loro acquisto, senza l'intervento dell'altro.