Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11 febbraio – 29 marzo 2021, n. 2600
Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Sentenze Consiglio di Stato · 31 Marzo 2021
È manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost., dell’art.
22 l. n. 247/2012, laddove, pur dopo la modifica dell’art. 9, comma 2, d.lgs.
n. 96/2001 che ha eliminato la disparità di trattamento precedentemente
sussistente fra avvocati formatisi in Italia e avvocati stabiliti in ordine
all’accesso all’Albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, conserverebbe
un effetto discriminatorio in danno degli avvocati italiani a causa della
perdurante vigenza dell’art. 8 l. n. 31/1982, che regola le prestazioni
occasionali rese in Italia da professionisti stabiliti in altri Stati membri.