Corte di Cassazione, Quarta Sez. Penale, sentenza n. 6501 del 19/02/2021
Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Sentenze Corte di Cassazione · 27 Febbraio 2021
Tags: #impugnazioni
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La Quarta
Sezione ha affermato che il giudice di appello che confermi la pronuncia di
proscioglimento di primo grado, impugnata dal pubblico ministero per motivi
attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, non ha l’obbligo di
rinnovare l’istruzione dibattimentale, in quanto tale obbligo, secondo
un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 603, comma 3-bis cod.
proc. pen., va visto in stretta correlazione con il principio dell’oltre ogni
ragionevole dubbio, necessario per condannare e non già per assolvere.
Presidente: C. Menichetti
Relatore: V. Pezzella