Corte di Cassazione, Quarta Sez. Penale, sentenza n. 6501 del 19/02/2021

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Corte di Cassazione, Quarta Sez. Penale, sentenza n. 6501 del 19/02/2021

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Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Sentenze Corte di Cassazione · 27 Febbraio 2021
Tags: #impugnazioni
La Quarta Sezione ha affermato che il giudice di appello che confermi la pronuncia di proscioglimento di primo grado, impugnata dal pubblico ministero per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, non ha l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale, in quanto tale obbligo, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., va visto in stretta correlazione con il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, necessario per condannare e non già per assolvere.
Presidente: C. Menichetti
Relatore: V. Pezzella



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