Corte di Cassazione, Sez. I civ., Ordinanza interlocutoria n. 2931 del 5 febbraio 2025

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Corte di Cassazione, Sez. I civ., Ordinanza interlocutoria n. 2931 del 5 febbraio 2025

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Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Ordinanze interlocutorie · 10 Febbraio 2025
Corte di Cassazione, Sez. I civ., Ordinanza interlocutoria n. 2931 del 5 febbraio 2025
Materia: Fallimento

Oggetto: Credito condizionato - Nozione - Credito risarcitorio o restitutorio derivante da domanda di risoluzione - Giudizio instaurato prima del fallimento - Pendenza della lite in sede ordinaria - Conseguenze - Questioni.

Presidente: M. Cristiano  - Relatore: R. Amatore

La Sezione Prima civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni:
se nella nozione di “credito condizionato” possa rientrare anche il credito (risarcitorio o restitutorio) derivante dalla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento quesita prima del fallimento e ancora pendente, per iniziativa del curatore, in sede ordinaria. Ove questa soluzione dovesse essere ritenuta non praticabile, andrà stabilito se debba accedersi alla tesi del ricorrente, secondo cui il rischio - che sarebbe sussistente nella specie - di un possibile conflitto fra giudicati possa essere evitato sottoponendo a sospensione ex art. 295 c.p.c. la causa pendente dinanzi al giudice ordinario, o se, ancora, non ricorrendo alcun rapporto di pregiudizialità/connessione fra le due cause, queste debbano procedere separatamente ed essere separatamente decise, previo necessario trasferimento in sede fallimentare della domanda di risoluzione proposta dalla creditrice in bonis. Come ulteriore alternativa, derivante dalla ben possibile insorgenza di un conflitto pratico-parziale fra le due pronunce, potrebbe anche ipotizzarsi che in simili fattispecie, del tutto peculiari, si accetti il rischio di un conflitto tra giudicati; conflitto che l’ordinamento in effetti tollera quando le diverse finalità dell’azione e la diversità delle regole di giudizio consentono di tenere in non cale l’eventuale “cortocircuito” tra i giudicati formati nelle rispettive sedi processuali.




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