Corte di Cassazione, Sez. III civ., ordinanza interlocutoria n. 34107 del 23 dicembre 2024

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Corte di Cassazione, Sez. III civ., ordinanza interlocutoria n. 34107 del 23 dicembre 2024

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Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Ordinanza interlocutoria · 28 Dicembre 2024
Corte di Cassazione, Sez. III civ., ordinanza interlocutoria n. 34107 del 23 dicembre 2024
Materia: Assicurazione
Oggetto: GIUDICATO - Società di assicurazione della responsabilità civile - Azione di rivalsa nei confronti degli eredi della persona trasportata - Nullità - Contrarietà al diritto dell’Unione - Giudicato - Intangibilità - Deroghe - Condizioni - Rinvio pregiudiziale alla CGUE.
Relatore: M. Rossetti

La Sezione Terza civile, in relazione ad un’azione volta a far dichiarare la nullità della rivalsa esercitata da una società di assicurazione nei confronti dei prossimi congiunti di una persona trasportata su un veicolo a motore soggetto all’obbligo di assicurazione, deceduta in conseguenza d’un sinistro stradale, perché contrastante con il diritto comunitario – diritto di agire in rivalsa ormai accertato da pronunce passate in giudicato, asseritamente in violazione dell’art. 2 della Direttiva 84/5/CE (c.d. “Seconda Direttiva RCA”) - ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulle seguenti questioni di interpretazione del diritto dell’Unione:
- se l’art. 2 della Direttiva 84/5/CEE, in un caso come quello oggetto del presente giudizio, osti ad una normativa nazionale che, per effetto dell’avvenuta formazione del giudicato interno al processo civile italiano, impedisca di rilevare per la prima volta in sede di legittimità la nullità d’una clausola, inserita in un contratto di assicurazione della r.c.a., la quale in violazione della suddetta Direttiva consenta all’assicuratore di agire in rivalsa nei confronti della persona trasportata che cumuli in sé la qualità di danneggiato e di assicurato;
- se il principio per cui l’effettività del diritto comunitario prevale sul giudicato trovi applicazione anche quando: (a) il giudicato sia lesivo del diritto al risarcimento del danno, riconosciuto dall’art. 2 della Direttiva 84/5/CEE ai familiari di persona deceduta in conseguenza d’un sinistro stradale nei confronti dell’assicuratore della r.c.a.; (b) il titolare di quel diritto abbia tenuto una condotta completamente passiva nel processo concluso dal giudicato lesivo del diritto dell’Unione.




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