Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenza n. 8776 del 30/03/2021
Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di
massima di particolare importanza, hanno affermato che il disposto di cui
all’art. 828, comma 2, c.p.c. deve essere interpretato nel senso che il termine
c.d. «lungo» per impugnare (per nullità) il lodo decorre dalla data dell’ultima
sottoscrizione - e non dalla comunicazione del lodo alle parti o dal suo
deposito -, in tal senso orientando non solo la lettera ma anche la ratio della
norma citata, in coerenza con la logica e la struttura dell’intero sistema
dell’arbitrato, atteso che il lodo, salvo quanto disposto dall’art. 825 c.p.c.
ai fini dell’esecutività, produce gli effetti della sentenza pronunciata
dall’Autorità giudiziaria proprio dalla data della sua ultima sottoscrizione.
Tale specifica scelta del legislatore non contrasta con alcun precetto
costituzionale, in quanto la tutela del soccombente è garantita dal lungo
periodo per impugnare, nonché dalla certa sua conoscenza della decisione
arbitrale mediante la comunicazione alle parti del lodo entro appena dieci
giorni, la quale lascia a disposizione ancora un lungo lasso per impugnare il
lodo stesso, senza alcuna compromissione del diritto di difesa, ove
diligentemente esercitato.