Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenza n. 9004 del 31/03/2021
Le Sezioni Unite, a risoluzione di un contrasto
giurisprudenziale, hanno affermato il seguente principio di diritto: in tema di
divorzio, il riconoscimento dell’efficacia della sentenza ecclesiastica di
nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato
della pronuncia di cessazione degli effetti civili ma prima che sia divenuta
definitiva la decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, non
comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio civile avente
ad oggetto lo scioglimento del vincolo coniugale, il quale può dunque
proseguire ai fini dell’accertamento della spettanza e della liquidazione
dell’assegno divorzile.