Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, Questione Penale Pendente n. 20419 del 25/02/2021
Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Sentenze Corte di Cassazione · 25 Dicembre 2020
Se il reclamo ex art. 69-bis ord. pen. avverso il provvedimento in ·materia di liberazione· anticipata debba essere considerato quale mero atto di sollecitazione ad un contraddittorio pieno, sì che detto provvedimento deve essere notificato ai soli soggetti che, al momento della decisione, risultano legittimati a proporre reclamo, senza alcun conseguente onere da parte del magistrato di designazione, in favore del detenuto che ne sia privo, di un difensore di ufficio, ovvero vada invece considerato quale vero e proprio atto di impugnazione, conseguendone quindi, da un fato, l'obbligo di nomina del difensore di ufficio predetto cui notificare il provvedimento e, dall'altro, altresì, l'applicazione, a tale strumento, della disciplina delle impugnazioni, ivi compresa la previsione sulla necessaria esposizione dei motivi ex art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen..