Rilascio della formula esecutiva digitale nel Decreto Ristori

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Rilascio della formula esecutiva digitale nel Decreto Ristori

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Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Decreto Ristori · 25 Dicembre 2020
Il 18 dicembre ultimo scorso  è stato convertito in legge il decreto Ristori (d.l. n. 137/2020) con l’inserimento nell’art. 23 del comma 9-bis, che prevede che il difensore possa ottenere il rilascio della copia esecutiva digitale delle sentenze e dei provvedimenti da mettere in esecuzione.
 
 
Il comma 9-bis  dispone che «La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria di cui all’art. 475 c.p.c. può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l’intestazione e la formula di cui all’art. 475, c. 3, c.p.c. e l’indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta. Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell’art. 24, c. 2, del CAD, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dall’art. 153, comma 1, secondo periodo, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma dell’art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all’originale».



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