La responsabilità del deployer nell'uso dell'Intelligenza Artificiale
Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Evidenza · 17 Dicembre 2024
La
responsabilità del deployer nell'uso dell'Intelligenza Artificiale
L’avvento dell’Intelligenza Artificiale (IA) ha
generato trasformazioni significative nei più svariati settori, introducendo
sfide complesse in termini di responsabilità giuridica e compliance normativa.
In questo contesto, emerge la figura del deployer, ossia l'utilizzatore
operativo dei sistemi di IA, il cui ruolo si distingue in maniera critica
rispetto a quello del provider, responsabile della progettazione e
commercializzazione della tecnologia.
Il Regolamento
Europeo sull’Intelligenza Artificiale (AI Act), entrato in vigore il 1°
agosto 2024, introduce un sistema di regolamentazione basato sul rischio,
imponendo obblighi proporzionali alla gravità del rischio derivante dall’uso
dei sistemi IA. L’analisi dei requisiti applicabili ai deployer rispetto ai
provider evidenzia un quadro regolatorio complesso che richiede particolare
attenzione da parte di tutti gli attori coinvolti.
1. Il ruolo
del deployer: definizione e implicazioni
Il deployer
è colui che implementa e utilizza sistemi di IA in contesti operativi
specifici, svolgendo un ruolo decisivo nell'applicazione pratica della
tecnologia. Tale figura non coincide con il provider, responsabile della
progettazione e immissione sul mercato del sistema, ma è colui che introduce il
sistema IA nell'ambiente operativo, configurandolo e adattandolo secondo
finalità specifiche.
L’AI Act
adotta un approccio basato sulla classificazione del rischio dei sistemi
di IA. I sistemi ritenuti ad alto rischio (ad esempio quelli utilizzati per il
reclutamento, la gestione dei crediti o l'assistenza sanitaria) impongono
requisiti stringenti sia per i provider che per i deployer.
La corretta
qualificazione del ruolo è fondamentale. Un deployer che modifica un
sistema IA in modo sostanziale o ne cambia la finalità d’uso rischia di
essere riqualificato come provider, con conseguenti obblighi aggiuntivi
in termini di compliance e responsabilità.
2. La
responsabilità del deployer nell’AI Act
L’AI Act
distingue chiaramente gli obblighi a carico dei provider e dei deployer,
delineando un sistema di responsabilità multilivello che assegna a ciascun
attore ruoli e doveri distinti:
Obblighi
specifici dei deployer:
- Conformità alle istruzioni d'uso: I deployer sono obbligati a utilizzare i sistemi IA conformemente alle istruzioni fornite dal provider, monitorandone il funzionamento per individuare eventuali anomalie o bias.
- Monitoraggio continuo: Sistemi IA ad alto rischio richiedono una sorveglianza costante da parte di persone competenti e formate. Il mancato monitoraggio costituisce una grave violazione normativa.
- Qualità dei dati di input: I deployer devono assicurarsi che i dati forniti al sistema IA siano rappresentativi e adeguati rispetto alle finalità operative previste.
- Valutazione dei diritti fondamentali: Per determinate applicazioni ad alto rischio, come il credit scoring o il recruitment, i deployer sono tenuti a effettuare una valutazione di impatto sui diritti fondamentali degli individui coinvolti.
- Documentazione e tracciabilità: Conservazione dei log relativi all’utilizzo del sistema IA e adozione di procedure documentate atte a dimostrare la conformità normativa.
Comparazione
con gli obblighi dei provider:
A differenza
dei deployer, i provider devono garantire la progettazione conforme
dei sistemi IA, con particolare riferimento a:
- La gestione dei rischi durante l’intero ciclo di vita del sistema;
- La qualità dei dati utilizzati per l'addestramento e validazione del modello;
- La redazione della documentazione tecnica atta a dimostrare la conformità;
- Sistemi di registrazione automatica degli eventi (logging);
- Requisiti stringenti di accuratezza, robustezza e cybersicurezza.
Questa
distinzione comporta conseguenze significative: un deployer che si appropria di
responsabilità proprie del provider può incorrere in sanzioni più severe e
obblighi aggiuntivi.
3. I profili
di responsabilità civile ed extracontrattuale
L’AI Act deve
essere interpretato in combinazione con la normativa già vigente in materia di responsabilità
civile e extracontrattuale, nonché alla luce delle nuove direttive
europee sui prodotti difettosi e sulla responsabilità nell’uso dell’IA:
- Responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.): Il deployer risponde per danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi previsti nel Regolamento o derivanti da accordi con il provider.
- Responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.): Il deployer è responsabile per danni causati a terzi in caso di negligenza, colpa o errata implementazione del sistema IA.
- Danno da prodotti difettosi: La direttiva UE 2024/2853 prevede che il deployer possa rispondere qualora abbia modificato sostanzialmente un sistema IA.
- Presunzione di causalità: La proposta di direttiva UE in materia di responsabilità extracontrattuale per sistemi IA introduce una presunzione relativa di responsabilità a carico di provider e deployer in caso di violazione degli obblighi normativi.
4. Strumenti
di gestione del rischio per i deployer
La gestione del rischio costituisce una
prioritaria strategia di mitigazione della responsabilità per i deployer. Le
seguenti misure sono raccomandate:
- Implementazione di sistemi di compliance: Monitoraggio continuo e adozione di procedure interne per garantire la conformità ai requisiti dell’AI Act.
- Valutazione e mitigazione dei rischi: Analisi preliminare dei rischi e adozione di contromisure adeguate.
- Audit e formazione: Programmi di formazione continua per il personale e audit periodici per verificare l’idoneità dei sistemi IA.
- Collaborazione con provider: Garantire un dialogo costante con i provider per ricevere supporto tecnico e istruzioni d’uso aggiornate.
- Trasparenza e accountability: Adottare misure di informativa chiara nei confronti degli utenti finali.
Possiamo
concludere dicendo che la figura del deployer svolge un ruolo centrale
nell’ecosistema dell’IA, con responsabilità proporzionate all’uso specifico dei
sistemi implementati. L’AI Act impone obblighi chiari che richiedono un
approccio proattivo, fondato su una gestione oculata del rischio, monitoraggio
costante e conformità normativa rigorosa.
La complessità
della normativa implica una stretta interrelazione tra il deployer e il
provider, con un’attenzione particolare alla qualifica del ruolo e alla distinzione
delle responsabilità. In un quadro giuridico in continua evoluzione, la
capacità di interpretare correttamente tali obblighi rappresenta un elemento
determinante per un utilizzo sicuro e conforme dell’Intelligenza Artificiale.
La prospettiva
accademica invita a ulteriori studi interdisciplinari che combinino conoscenze
giuridiche, tecniche ed etiche per sviluppare best practice in grado di
conciliare innovazione tecnologica e tutela dei diritti fondamentali.