Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Milano, Decisione N. 16560 del 9 luglio 2021
Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Decisioni Collegio ABF · 11 Settembre 2021
"La
previsione di cui all’art. 10, comma 2, del d.lgs. n.11/2010 in ordine
all’onere posto a carico del PSP della prova della frode, del dolo o della
colpa grave dell’utilizzatore, va interpretato nel senso che la produzione
documentale volta a provare l’'autenticazione' e la formale regolarità
dell’operazione contestata non soddisfa, di per sé, l’onere probatorio, essendo
necessario che l’intermediario provveda specificamente a indicare una serie di
elementi di fatto che caratterizzano le modalità esecutive dell’operazione dai
quali possa trarsi la prova, in via presuntiva, della colpa grave
dell’utente".