Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Milano, Decisione N. 16560 del 9 luglio 2021

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Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Milano, Decisione N. 16560 del 9 luglio 2021

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Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Decisioni Collegio ABF · 11 Settembre 2021
"La previsione di cui all’art. 10, comma 2, del d.lgs. n.11/2010 in ordine all’onere posto a carico del PSP della prova della frode, del dolo o della colpa grave dell’utilizzatore, va interpretato nel senso che la produzione documentale volta a provare l’'autenticazione' e la formale regolarità dell’operazione contestata non soddisfa, di per sé, l’onere probatorio, essendo necessario che l’intermediario provveda specificamente a indicare una serie di elementi di fatto che caratterizzano le modalità esecutive dell’operazione dai quali possa trarsi la prova, in via presuntiva, della colpa grave dell’utente".



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