Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Napoli, Decisione N. 1143 del 14 gennaio 2021
Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Decisioni Collegio di Coordinamento ABF · 26 Febbraio 2021
L’intermediario è gravato dell’onere probatorio previsto nei commi 1 e 2 dell’art. 10 del Dlgs 11/2010, con riguardo sia al profilo dell’autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento, sia a quello della colpa grave dell’utilizzatore. In particolare, al fine della dimostrazione della colpa grave Decisione N. 1143 del 14 gennaio 2021 Pag. 3/4 dell’utente, l’intermediario deve indicare gli «elementi di fatto che caratterizzano le modalità esecutive dell’operazione» suscettibili di fondare, in via presuntiva, la prova della colpa grave.