Arbitro per le Controversie Finanziarie, Decisione n. 3570 del 19 marzo 2021
Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Decisioni ACF · 22 Marzo 2021
"Ai fini dell’annullamento dell’operazioni
investimento, è onere del ricorrente dimostrare la sussistenza del dolo o
dell’errore essenziale e riconoscibile, non essendo sufficiente la mera
allegazione di una violazione delle regole di correttezza e trasparenza alle
quali sono soggetti tipicamente gli intermediari finanziari nella prestazione
dei servizi d’investimento”
“La mancata
comunicazione delle ragioni di non appropriatezza e dei motivi posti a
fondamento di tale valutazione impedisce al cliente di orientarsi con autentica
consapevolezza nel momento in cui è chiamato a decidere se confermare l’ordine
ovvero revocarlo”.