Arbitro per le Controversie Finanziarie, Decisione n. 3695 del 3 maggio 2021
Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Decisioni ACF · 11 Settembre 2021
"Nell’ambito
del servizio di gestione patrimoniale la diligenza dell’intermediario va
valutata in un’ottica complessiva, così come in un’ottica complessiva va
valutata l’esistenza o meno del danno, considerando il risultato della gestione
nel suo insieme e senza scorporare le singole operazioni di investimento. Per
affermare la responsabilità dell’intermediario non è sufficiente, dunque,
allegare l’inopportunità o la presunta irragionevolezza di una singola scelta
ma occorre allegare e dimostrare che l’attività di gestione complessivamente
intesa non è stata oggetto di adeguata ponderazione e non si è svolta secondo
un ordinato processo di valutazione.
La
responsabilità dell’intermediario è esclusa quando l’operazione è stata oggetto
di una specifica istruzione personalizzata e il titolo è stato autonomamente
selezionato dal cliente, non essendo in questo caso configurabile alcun obbligo
informativo a carico dell’intermediario."