Arbitro per le Controversie Finanziarie, Decisione n. 3697 del 3 maggio 2021

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Arbitro per le Controversie Finanziarie, Decisione n. 3697 del 3 maggio 2021

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Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Decisioni ACF · 11 Settembre 2021
"Nel caso di azione di risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi di condotta gravanti sull’intermediario il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere - ossia dal verificarsi dell’inadempimento - e non dal momento in cui il danneggiato ha avuto consapevolezza della perdita di valore degli strumenti finanziari. Tale criterio di individuazione del dies a quo è coerente con l’esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, senza per questo procurare nocumento agli interessi tutelati. L’alternativa di far decorrere il termine di prescrizione dall’emersione della perdita di valore dello strumento finanziario acquistato - data l’alea che caratterizza tipicamente l’investimento finanziario, soprattutto se di tipo azionario, come nella controversia decisa - significherebbe rendere le pretese risarcitorie per danni da non corretta scelta di investimento sostanzialmente imprescrittibili, con un effetto di over protection dell’investitore. Il che è stata ritenuta soluzione irragionevole perché finirebbe per offrire all’investitore uno strumento di fatto perpetuo per sterilizzare gli effetti di ogni investimento rivelatosi a distanza di anni di esito negativo, rendendo così sostanzialmente indistinguibile il confine tra danno causalmente riconducibile all’inadempimento dell’intermediario e mera perdita economica riconducibile alle fisiologiche alee di mercato."



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