Arbitro per le Controversie Finanziarie, Decisione n. 3697 del 3 maggio 2021
Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Decisioni ACF · 11 Settembre 2021
"Nel
caso di azione di risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli
obblighi di condotta gravanti sull’intermediario il termine di prescrizione
decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere - ossia dal
verificarsi dell’inadempimento - e non dal momento in cui il danneggiato ha
avuto consapevolezza della perdita di valore degli strumenti finanziari. Tale
criterio di individuazione del dies a quo è coerente con l’esigenza
di garantire la certezza dei rapporti giuridici, senza per questo procurare
nocumento agli interessi tutelati. L’alternativa di far decorrere il termine di
prescrizione dall’emersione della perdita di valore dello strumento finanziario
acquistato - data l’alea che caratterizza tipicamente l’investimento
finanziario, soprattutto se di tipo azionario, come nella controversia decisa -
significherebbe rendere le pretese risarcitorie per danni da non corretta
scelta di investimento sostanzialmente imprescrittibili, con un effetto
di over protection dell’investitore. Il che è stata ritenuta
soluzione irragionevole perché finirebbe per offrire all’investitore uno
strumento di fatto perpetuo per sterilizzare gli effetti di ogni investimento
rivelatosi a distanza di anni di esito negativo, rendendo così sostanzialmente
indistinguibile il confine tra danno causalmente riconducibile all’inadempimento
dell’intermediario e mera perdita economica riconducibile alle fisiologiche
alee di mercato."