Arbitro per le Controversie Finanziarie, Decisione n. 3836 del 7 giugno 2021
Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Decisioni ACF · 11 Settembre 2021
Operatività
tramite la piattaforma di trading on line – Infondatezza della
domanda di nullità per assenza di un ordine impartito per iscritto
– Log estratti dagli archivi informatici – Prova dell’inserimento
degli ordini
Violazioni
informative dell’intermediario – Caratteristiche della concreta operatività del
cliente – Consapevolezza delle scelte di investimento - Interruzione del nesso
causale tra violazioni dell’intermediario e danno subito dal cliente
"Nel
caso in cui il contratto quadro preveda la possibilità di operare anche
attraverso una piattaforma di trading on line, gli ordini di investimento
e disinvestimento impartiti nel rispetto della procedura di autenticazione
prevista dal contratto si considerano validamente sottoscritti.
I log informatici, che documentano l’osservanza della procedura di
autenticazione, costituiscono valido mezzo di prova dell’esistenza degli
ordini.
Al fine di
accertare l’inadempimento degli obblighi informativi da parte dell’intermediario
è dirimente la sussistenza di alcuni elementi univoci e convergenti in presenza
dei quali è possibile ritenere che le operazioni di investimento siano state
disposte dal cliente in piena ed assoluta consapevolezza e che non siano state
il riflesso di una scelta disinformata, conseguente agli inadempimenti
informativi ascritti all’intermediario. La continua operatività sullo stesso
titolo protratta per anni, l’alternanza periodica di acquisti e vendite, il
fatto che si trattasse di titoli di un emittente quotato, soggetto dunque
all’obbligo di informazione al pubblico dei fatti price sensitive,
escludono che le operazioni di acquisto e vendita siano state eseguite in
assenza di consapevolezza sulle caratteristiche del titolo."