Arbitro per le Controversie Finanziarie, Decisione n. 6425 del 20 marzo 2023

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Arbitro per le Controversie Finanziarie, Decisione n. 6425 del 20 marzo 2023

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Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Decisioni ACF · 22 Marzo 2023
Arbitro per le Controversie Finanziarie, Decisione n. 6425 del 20 marzo 2023
responsabilità intermediario - commercializzazione azioni e obbligazioni della Ex Capogruppo da parte delle banche all’epoca controllate dalla stessa

Se è vero, infatti, che il D.L. 99/2017 si preoccupa di disciplinare l’avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa delle due banche venete, una delle quali è, appunto, quella che all’epoca dei fatti controllava la Banca Collocatrice ora incorporata nella resistente, in deroga all’ordinaria disciplina della l.c.a. prevista dal D. Lgs. n. 385/1993 (TUB), “vero è anche che l’art. 3, comma 1, lett. b), del detto decreto legge testualmente delinea il perimetro delle passività escluse con unico riferimento a quelle afferenti alle due banche poste in l.c.a., senza estenderlo a ricomprendere anche quelle delle loro controllate, che sono d’altronde autonomi soggetti di diritto, per i quali non è stata aperta, né pende alcuna procedura”.

"un’interpretazione estensiva della predetta norma, oltre a non essere autorizzata dal suo tenore letterale, sarebbe “eversiva del sistema e gravemente sospetta d’incostituzionalità” in quanto essa “postulerebbe che il decreto legge abbia 4 sostanzialmente disposto la cessione di un debito (sia pure litigioso) che gravava sul resistente in favore della banca che all’epoca dei fatti la controllava, in contrasto così con il principio comune del diritto delle obbligazioni che non consente la cessione di un debito senza il consenso del creditore”. Ne deriva che la disciplina del D.L. n. 99/2017 non può essere letta come volta a esonerare l’Intermediario da eventuali responsabilità per la commercializzazione delle azioni e obbligazioni della Ex Capogruppo da parte delle banche all’epoca controllate dalla stessa.




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