Arbitro per le Controversie Finanziarie - Decisione n. 6537 del 15 maggio 2023

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Arbitro per le Controversie Finanziarie - Decisione n. 6537 del 15 maggio 2023

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Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Decisioni ACF · 16 Maggio 2023
Arbitro per le Controversie Finanziarie - Decisione n. 6537 del 15 maggio 2023
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“I CFD o Contratti per Differenza sono un accordo tra le due parti del contratto nel quale vengono regolate, con modalità cash, le differenze tra il prezzo di apertura e di chiusura negoziato riferiti allo strumento sottostante. Non si realizza mai lo scambio fisico del sottostante. Sono strumenti utilizzati in strategie di trading avanzate e sono rivolti principalmente a trader esperti. Essi consentono agli investitori di prendere una posizione short o long sullo strumento sottostante nel breve o brevissimo termine, soprattutto nel segmento forex o commodity dove è meno agevole effettuare l’investimento direttamente sul singolo strumento. Sono caratterizzati da un effetto leva piuttosto elevato e pertanto è possibile effettuare un investimento con valori nozionali considerevoli a fronte di un piccolo margine iniziale. È tuttavia necessario, per mantenere l’investimento, coprire eventuali perdite maturate con ulteriori margini e pertanto l’investitore deve valutare accuratamente di essere in grado di provvedervi”. Le doglianze mosse da parte ricorrente, a detta della resistente sarebbero, dunque, prive di fondamento in quanto, come precisato anche nel riscontro ai vari reclami, “gli stop order su LMAX (l’MTF regolamentato che consente la negoziazione dei CFD) scattano non sull’ultimo prezzo battuto ma sul bid/ask a seconda che siano in vendita o in acquisto. Poiché il mercato LMAX non fornisce il flusso relativo ai contratti eseguiti, i valori di minimo e massimo e la curva dei grafici che forniamo sono costruiti sui valori medi delle offerte bid & ask presenti sul book e non sui prezzi dei contratti eseguiti; è quindi possibile ottenere eseguiti a un prezzo inferiore a quello minimo o a 4 un prezzo superiore a quello massimo; aspetti, questi, tutti precisati sul proprio sito, oltre che sull’informativa precontrattuale, di cui pertanto il cliente non poteva non essere ben consapevole.




© 2020-2023 Studio Legale Avv. Maria Teresa De Luca
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