Cassazione Civile, Sez. I, 15 febbraio 2021, n. 3858
Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Sentenze Corte di Cassazione · 18 Febbraio 2021
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Nei
contratti di conto corrente bancario cui acceda un’apertura di credito, il
meccanismo di imputazione del pagamento agli interessi, di cui all’art. 1194
comma 2° cod. civ. , trova applicazione solo ove sia configurabile un pagamento
in senso tecnico-giuridico, ovvero in presenza di un versamento avente funzione
solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che
ecceda i limiti dell’affidamento; ne consegue che non può mai configurarsi
un’imputazione ad interessi ex art. 1194 comma 2° cod. civ., non essendo questi
immediatamente esigibili, ove l’annotazione di tali interessi avvenga su un
conto che presenti un passivo rientrante nei limiti dell’affidamento e neppure
la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, avendo la
successiva rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista.