Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 1517 del 25/1/2021
Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Sentenze Corte di Cassazione · 16 Febbraio 2021
“L’operazione di “ripianamento” di debito a mezzo di nuovo “credito”, che la banca già creditrice realizzi mediante accredito della somma su un conto corrente gravato di debito a carico del cliente, non integra gli estremi del contratto di mutuo, bensì quelli di una semplice modifica accessoria dell’obbligazione, come conseguente alla conclusione di un pactum de non petendo ad tempus”.