Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza de 9 febbraio 2021, n. 3130
Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Sentenze Corte di Cassazione · 12 Febbraio 2021
"Per stabilire se una banca abbia correttamente o meno segnalato
alla Centrale dei Rischi l’inadempimento d’una obbligazione del cliente, non è
sufficiente valutare ex post se, all’esito del giudizio tra banca e cliente, le
eccezioni da questi frapposte all’adempimento dei propri obblighi si siano
rivelate infondate; è necessario invece stabilire, con valutazione ex ante, se
al momento in cui il cliente ha rifiutato l’adempimento delle proprie
obbligazioni i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati, e
prospettati in buona fede. L’onere della relativa prova grava su chi domanda il
risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei
Rischi".