Tribunale di Brindisi, Sez. Civ., ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 13 settembre 2021
Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Ordinanze · 22 Settembre 2021
"Perché
possa dirsi assolto l'obbligo informativo gravante sull'intermediario ai sensi
dell'art. 29 Reg. Consob 11522 del 1998, questi deve provare che "...
valutati gli elemento di giudizio in suo possesso, abbia offerto
all'investitore un'effettiva spiegazione delle ragioni dell'inadeguatezza e
l'investitore ne abbia autorizzato l'esecuzione esternando la sua volontà
mediante ordine scritto o su altro supporto equivalente in cui sia esplicitato
il riferimento alle avvertenze ricevute; tuttavia, in caso di contestazione del
cliente, che alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava
sull'intermediario provare, con ogni mezzo, che, invece, quelle informazioni
siano state fornite, ovvero che fossero dovute".