TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA, SEDICESIMA SEZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 10.7.2021
Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Sentenze · 11 Settembre 2021
"L’effettiva esistenza di una funzione di hedging – oltre all’assenza per parte attrice di un maggior costo a causa della predetta operazione – comporta la infondatezza dell’eccezione di nullità sollevata dalla parte attrice, in quanto l’IRS oggetto di giudizio possiede una struttura ed una causa di hedging – corrispondente alla struttura ed alla causa oggetto di manifestazione negoziale delle parti – e un’alea corrispondente all’anzidetta causa, che non determina in nessun modo che ad una parte competano solo vantaggi a detrimento dell’altra."
In particolare il Tribunale di Roma ha rigettato:
· le domande di nullità delle pattuizioni delle condizioni di mutuo per erronea/mancata indicazione dell’ISC in contratto di mutuo affermando che “la mancata, incompleta e non corretta indicazione dell’ISC non influisce sulla validità delle disposizioni contrattuali che definiscono le condizioni economiche del contratto, ma unicamente in termini di buona fede nell’esecuzione del contratto per violazione degli obblighi di trasparenza”;
· le domande in punto usura originaria e sopravvenuta in quanto, la CTU ha escluso l’usura originaria ed il Tribunale, richiamando le SS.UU. 24675/17 ha “ha negato tout court la configurabilità nel nostro ordinamento dell’usura sopravvenuta”.
Con espresso riferimento all’IRS, la decisione svolge approfondite considerazioni circa la natura dei contratti swap ed alla loro causa (richiama SS.UU. 8770/20) nonché alla normativa di settore.
La CTU disposta ha evidenziato che il contratto dedotto in lite è “lo strumento più semplice disponibile sul mercato per coprire un indebitamento a tasso variabile” ed escluso che un’opzione CAP sarebbe stata maggiormente adeguata alle esigenze della cliente in quanto avrebbe comportato “un’onerosità certa in qualunque scenario di tassi, con il pagamento di un premio iniziale”.