Tribunale Pistoia, Sez. I, sentenza del 14 settembre 2021
Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Sentenze · 22 Settembre 2021
L’obbligo
in capo alla banca di consegna del contratto sia conseguente al dovere generale
di comportamento secondo correttezza, imposto a entrambi i contraenti e, prima
ancora che dall’ articolo 119 TUB, dagli artt. 1175 c.c. e 1375 c.c.. Tali
norme impongono a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a
prescindere da uno specifico obbligo contrattuale, si rivelino idonei a
preservare gli interessi dell’altra; tra i doveri di comportamento scaturenti
dall’obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la
documentazione relativa al rapporto obbligatorio e al suo svolgimento.
Il fondamento dell’obbligo di consegna della documentazione e dei contratti bancari, gravante sulla banca, risiede nel principio di buona fede contrattuale, o, meglio, in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, anche quale fonte di integrazione del contratto, ex art. 1374 cc. Peraltro, è lo stesso testo unico bancario che all’art. 117 TUB, dopo aver previsto a pena di nullità che i contratti siano redatti per iscritto, ne impone la consegna di un esemplare al cliente, che ha sempre diritto di riceverne copia, sia al momento della sottoscrizione che successivamente, ove occorra, nel caso in cui questi smarrisca il documento, ovvero dichiari di non averlo mai ricevuto o ne faccia richiesta di consegna.
Ne consegue che il diritto del cliente di ottenere la consegna della documentazione bancaria non si limita ai documenti inerenti singole operazioni, ma si estende anche alla documentazione contrattuale costitutiva del rapporto intrapreso.
Il fondamento dell’obbligo di consegna della documentazione e dei contratti bancari, gravante sulla banca, risiede nel principio di buona fede contrattuale, o, meglio, in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, anche quale fonte di integrazione del contratto, ex art. 1374 cc. Peraltro, è lo stesso testo unico bancario che all’art. 117 TUB, dopo aver previsto a pena di nullità che i contratti siano redatti per iscritto, ne impone la consegna di un esemplare al cliente, che ha sempre diritto di riceverne copia, sia al momento della sottoscrizione che successivamente, ove occorra, nel caso in cui questi smarrisca il documento, ovvero dichiari di non averlo mai ricevuto o ne faccia richiesta di consegna.
Ne consegue che il diritto del cliente di ottenere la consegna della documentazione bancaria non si limita ai documenti inerenti singole operazioni, ma si estende anche alla documentazione contrattuale costitutiva del rapporto intrapreso.