Sospensione delle procedure esecutive che hanno ad oggetto immobili adibiti ad abitazione principale dell’esecutato
Con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, (convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, all’art. 54 ter) è stata disposta la sospensione fino al 31 dicembre 2020 delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto immobili adibiti a prima casa del debitore esecutato.
Maria Teresa De Luca | 28/1/2021