Arbitro Bancario Finanziario, Decisione N. 16497 del 09 luglio 2021
Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Decisioni ABF · 11 Settembre 2021
“Il
collocamento dei buoni dà luogo alla conclusione di un accordo negoziale tra
emittente e sottoscrittore e che, nell’ambito di detto accordo, l’intermediario
propone al cliente e quest’ultimo accetta di porre in essere un’operazione
finanziaria caratterizzata dalle condizioni espressamente indicate sul retro
dei buoni oggetto di collocamento, i quali vengono compilati, firmati, bollati
e consegnati al sottoscrittore dall’ufficio emittente”. A ciò si aggiunga,
com’è stato più volte precisato, che i BFP debbono considerarsi meri titoli di
legittimazione ai sensi dell’art. 2002 c.c., privi dei caratteri della
astrattezza, incorporazione e letteralità tipici dei titoli di credito di
talché “la regolamentazione del rapporto non ha […] solo fonte privatistica,
essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile
alla natura pubblica dell’emittente”.