Cass. Civ, Prima Sezione, ordinanza del 20 settembre 2021 n. 25343
Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Ordinanze Corte di Cassazione · 22 Settembre 2021
In un
contratto di gestione patrimoniale, una perdita media annua del 5% rispetto al
benchmark non integra mala gestio da parte dell'intermediario.
Lo hanno statuito gli Ermellini con l'ordinanza n. 25343 depositata il 20 settembre 2021, respingendo il ricorso degli eredi di un risparmiatore nei confronti di una società di investimento. Secondo i ricorrenti invece vi sarebbe stata una violazione sia del TUF che del Regolamento Consob (n. 11522 del 1998) in relazione alla inosservanza del "benchmark" evincibile dal "solo scostamento - in negativo, nella misura dello 5,04% annuo medio, nel periodo 2000/2004 - della gestione dal parametro di riferimento". Di diverso avviso la Prima sezione civile della Cassazione secondo la quale "in un caso come quella in esame, in cui non vi e' stata alterazione della concordata composizione del portafoglio titoli, affinché sia effettivamente configurabile una mala gestio dal parte del gestore, per asseriti risultati negativi della gestione, non e' sufficiente il mero scostamento dal benchmark prescelto (altrimenti ricorrendo un'ipotesi di responsabilità sostanzialmente oggettiva), dovendosi, invece valutare pure le ragioni di detto scostamento al fine di individuare eventuali, concreti profili di negligenza e/o imprudenza e/o imperizia del gestore medesimo, che, peraltro, possono essere rivelati anche dall'entità dello scostamento stesso".
Lo hanno statuito gli Ermellini con l'ordinanza n. 25343 depositata il 20 settembre 2021, respingendo il ricorso degli eredi di un risparmiatore nei confronti di una società di investimento. Secondo i ricorrenti invece vi sarebbe stata una violazione sia del TUF che del Regolamento Consob (n. 11522 del 1998) in relazione alla inosservanza del "benchmark" evincibile dal "solo scostamento - in negativo, nella misura dello 5,04% annuo medio, nel periodo 2000/2004 - della gestione dal parametro di riferimento". Di diverso avviso la Prima sezione civile della Cassazione secondo la quale "in un caso come quella in esame, in cui non vi e' stata alterazione della concordata composizione del portafoglio titoli, affinché sia effettivamente configurabile una mala gestio dal parte del gestore, per asseriti risultati negativi della gestione, non e' sufficiente il mero scostamento dal benchmark prescelto (altrimenti ricorrendo un'ipotesi di responsabilità sostanzialmente oggettiva), dovendosi, invece valutare pure le ragioni di detto scostamento al fine di individuare eventuali, concreti profili di negligenza e/o imprudenza e/o imperizia del gestore medesimo, che, peraltro, possono essere rivelati anche dall'entità dello scostamento stesso".