Cass. Civ., Sez. V, Ordinanza interlocutoria n. 16091 del 19/05/2022

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Cass. Civ., Sez. V, Ordinanza interlocutoria n. 16091 del 19/05/2022

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Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Ordinanze Corte di Cassazione · 23 Maggio 2022
Cass. Civ., Sez. V, Ordinanza interlocutoria n. 16091 del 19/05/2022
Tributi - detrazione o rimborso IVA

La Quinta Sezione Civile ha chiesto alla Corte di Giustizia UE, ex art. 267 T.F.U.E., di pronunciarsi sulle seguenti questioni di interpretazione del diritto dell’Unione: 1) se l’art. 9, par. 1, della direttiva 2006/112/CE può essere interpretato nel senso di negare la qualità di soggetto passivo e, conseguentemente, il diritto di detrazione o rimborso dell’i.v.a. di rivalsa assolta al soggetto che esegua operazioni attive rilevanti ai fini dell’i.v.a. in misura ritenuta non coerente – in quanto eccessivamente bassa – rispetto a quanto può ragionevolmente attendersi dagli asset patrimoniali di cui dispone per tre anni consecutivi secondo criteri predeterminati dalla legge e non sia in grado di dimostrare, a giustificazione di tale circostanza, l’esistenza di oggettive situazioni ostative; 2) in caso di risposta negativa al primo quesito, se l’art. 167 della direttiva 2006/112/CE e i principi generali della neutralità dell’i.v.a. e di proporzionalità della limitazione del diritto alla detrazione dell’i.v.a. ostano ad una disciplina nazionale che con l’art. 30, comma 4, della l. n. 724 del 1994, nega il diritto alla detrazione dell’i.v.a. di rivalsa assolta sugli acquisti, di rimborso della stessa o di utilizzazione della stessa in un successivo periodo di imposta al soggetto passivo di imposta che, per tre periodi di imposta consecutivi, esegua operazioni attive rilevanti ai fini dell’i.v.a. in misura ritenuta non coerente – in quanto eccessivamente bassa – rispetto a quanto può ragionevolmente attendersi dagli asset patrimoniali di cui dispone per tre anni consecutivi e non sia in grado di dimostrare, a giustificazione di tale circostanza, l’esistenza di oggettive situazioni ostative; 3) in caso di risposta negativa al secondo quesito, se i principi unionali della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento ostano ad una disciplina nazionale che con l’art. 30, comma 4, della l. n. 724 del 1994 nega il diritto alla detrazione dell’i.v.a. nei termini di cui al punto 2).



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