Cass. civ., sez. VI – 1, ordinanza del 3 settembre 2021, n. 23856
Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Ordinanze Corte di Cassazione · 11 Settembre 2021
"Qualora
una banca intenda far valere un credito derivante da un rapporto di conto
corrente deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo
svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni"
Nel caso de
quo, il Giudice ha rilevato che non sono stati depositati né gli estratti conto
dall'inizio del rapporto di conto corrente né quelli relativi alla limitata
fase successiva all'avvio del rapporto di
finanziamento, non consentendo così la possibilità di
verificare in che misura il debito fosse stato restituito dalla società
fallita.