Cass. civ., sez. VI – 1, ordinanza del 3 settembre 2021, n. 23856

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Cass. civ., sez. VI – 1, ordinanza del 3 settembre 2021, n. 23856

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Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Ordinanze Corte di Cassazione · 11 Settembre 2021
"Qualora una banca intenda far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni"

Nel caso de quo, il Giudice ha rilevato che non sono stati depositati né gli estratti conto dall'inizio del rapporto di conto corrente né quelli relativi alla limitata fase successiva all'avvio del rapporto di finanziamento, non consentendo così la possibilità di verificare in che misura il debito fosse stato restituito dalla società fallita.



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