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Arbitro Bancario Finanziario - Decisione N. 12265 del 12 maggio 2021

Arbitro Bancario Finanziario - Decisione N. 12265 del 12 maggio 2021

“Salvo che ricorra un’ipotesi di grossolana falsificazione, per poter giungere ad una decisione in merito all’autenticità di una sottoscrizione sarebbe assolutamente necessario poter disporre non solo degli specimen di firma dei soggetti abilitati al compimento delle operazioni contestate, ma anche di una perizia redatta da un esperto della cui affidabilità non si possa dubitare. Tale eventualità, però, esula dalle competenze dell’ABF, giacché, sulla base della normativa vigente, «la decisione sul ricorso è assunta sulla base della documentazione raccolta nell’ambito dell’istruttoria» . E’, quindi, onere del ricorrente, se intende sottoporre la questione a questo Organo, fornire la prova della non autenticità di una sottoscrizione, eventualmente producendo i relativi documenti e una adeguata allegazione atta a corroborare il proprio assunto: onere, che, tuttavia, nel caso di specie, non può dirsi in alcun modo assolto. Stante, dunque, la non evidente difformità tra le sottoscrizioni apposte sul contratto con quelle del prospetto riepilogativo, non appare possibile procedere ad alcuna ricognizione negativa in ordine all’autenticità delle sottoscrizioni”

Arbitro per le Controversie Bancarie, Decisione n. 3940 del 6 luglio 2021

"Le “Guidelines on certain aspects 5 of the MiIFD suitability requirements” dell’ESMA del 6 luglio 2012 impongono, in assenza di uno specifico accordo tra le parti, di profilare entrambi i cointestatari e di avere riguardo del profilo “più conservativo”
"Con riguardo alla profilatura delle azioni della Banca, si deve rilevare che la loro classificazione, come a “rischio basso” al momento della sottoscrizione dei titoli nel 2011 e a “rischio medio” in occasione delle successive operazioni di investimento, non può dirsi conforme a ragionevolezza, trattandosi comunque di capitale di rischio e per di più di strumenti illiquidi"

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