Cass. Civ., Sez. 6, ordinanza n. 18681 del 9 giugno 2022
Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Ordinanze Corte di Cassazione · 26 Giugno 2022
Cass. Civ., Sez. 6,
ordinanza n. 18681 del 9 giugno 2022
esecuzione immobiliare - riduzione ipoteca
Nelle ipotesi di domanda di riduzione dell'ipoteca, del giudice (ossia del Tribunale) del luogo in cui i beni si trovano, in applicazione dell'art. 21 cod. proc. civ., essendosi ritenuto (si veda, sul punto, Cass. n. 3100 del 30/10/1971 Rv. 354427 - 01) che nei casi in cui si contesti la stessa entità del credito per il quale si procede dovrebbe farsi applicazione del criterio generale di cui all'art. 18 cod. proc. civ., ritiene questo Collegio che la stretta vicinanza tra l'istituto della cancellazione e quello della riduzione dell'ipoteca debba condurre a ribadire l'orientamento, oramai risalente (Cass. n. 00100 del 14/01/1974 Rv 367646 — 01, Cass. n. 03601 del 6/08/1977 Rv. 387211 —01 e da ultimo da Cass. n. 06958 del 26/07/1994 Rv. 487525 — 01, che lo ha applicato anche in fattispecie di cancellazione conseguente a venire meno della stessa obbligazione garantita), per affermare l'applicabilità del criterio di competenza di carattere generale, di cui all'art. 21 cod. proc. civ., in materia di azioni aventi ad oggetto beni immobili, o, meglio diritti reali su beni immobili (sul quale concorda anche la dottrina maggioritaria, sebbene contrastata da autori assai autorevoli, dei quali si omette la citazione in ossequio al disposto dell'art. 118, comma 3, disp. att. cod. proc. civ., i quali hanno affermato che nel caso di riduzione dell'ipoteca, per venire meno, totale o parziale, del credito garantito, l'azione è di carattere personale, in quanto volta a supplire, mediante il provvedimento giudiziale, alla carenza di consenso del creditore alla riduzione).
esecuzione immobiliare - riduzione ipoteca
Nelle ipotesi di domanda di riduzione dell'ipoteca, del giudice (ossia del Tribunale) del luogo in cui i beni si trovano, in applicazione dell'art. 21 cod. proc. civ., essendosi ritenuto (si veda, sul punto, Cass. n. 3100 del 30/10/1971 Rv. 354427 - 01) che nei casi in cui si contesti la stessa entità del credito per il quale si procede dovrebbe farsi applicazione del criterio generale di cui all'art. 18 cod. proc. civ., ritiene questo Collegio che la stretta vicinanza tra l'istituto della cancellazione e quello della riduzione dell'ipoteca debba condurre a ribadire l'orientamento, oramai risalente (Cass. n. 00100 del 14/01/1974 Rv 367646 — 01, Cass. n. 03601 del 6/08/1977 Rv. 387211 —01 e da ultimo da Cass. n. 06958 del 26/07/1994 Rv. 487525 — 01, che lo ha applicato anche in fattispecie di cancellazione conseguente a venire meno della stessa obbligazione garantita), per affermare l'applicabilità del criterio di competenza di carattere generale, di cui all'art. 21 cod. proc. civ., in materia di azioni aventi ad oggetto beni immobili, o, meglio diritti reali su beni immobili (sul quale concorda anche la dottrina maggioritaria, sebbene contrastata da autori assai autorevoli, dei quali si omette la citazione in ossequio al disposto dell'art. 118, comma 3, disp. att. cod. proc. civ., i quali hanno affermato che nel caso di riduzione dell'ipoteca, per venire meno, totale o parziale, del credito garantito, l'azione è di carattere personale, in quanto volta a supplire, mediante il provvedimento giudiziale, alla carenza di consenso del creditore alla riduzione).