ESECUZIONE FORZATA SU IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEI CONFRONTI DEL COSTRUTTORE PRIVATO
Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Sentenze Corte Costituzionale · 21 Dicembre 2024
ESECUZIONE FORZATA SU IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEI
CONFRONTI DEL COSTRUTTORE PRIVATO
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 211 depositata in data 20 dicembre 2024 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 1, comma 378, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nella parte in cui prevede l'improcedibilità dell'esecuzione forzata su immobili destinati all'edilizia residenziale pubblica convenzionata, qualora il creditore fondiario non risponda a specifici requisiti o non partecipi alla procedura.
I requisiti previsti dalla normativa censurata
La disposizione dichiarata illegittima imponeva al giudice dell'esecuzione di verificare d'ufficio, in capo al creditore fondiario procedente, i seguenti requisiti:
- la rispondenza del contratto di mutuo ai criteri stabiliti dall'articolo 44 della legge n. 457/1978.
- l'inserimento dell'istituto di credito nell'elenco delle banche convenzionate presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La Corte ha rilevato che tale elenco non risulta ancora istituito, situazione che ha generato interpretazioni divergenti e applicazioni incoerenti della norma.
Le ragioni della dichiarazione di incostituzionalità
La Corte Costituzionale ha ritenuto la norma irragionevole e sproporzionata, sia sotto il profilo sanzionatorio, sia sotto l'aspetto della funzione di tutela della garanzia statale.
In particolare:
Sanzione sproporzionata della improcedibilità:
La disciplina prevede che il mancato rispetto dei requisiti comporti la perdita della garanzia dello Stato. Tuttavia, imporre anche l'inibizione della tutela esecutiva appare eccessivo.
Se la garanzia statale rimane intatta, la sanzione dell'improcedibilità risulta irragionevole, in quanto sposta l'efficacia della garanzia fuori dalla procedura esecutiva, anziché all'interno della stessa, dove opera in via sussidiaria.
L'inerzia del creditore fondiario e le conseguenze sugli altri creditori:
La norma estende l'improcedibilità anche ai casi in cui il creditore fondiario non partecipi alla procedura.
La Corte ha evidenziato che il creditore fondiario viene avvisato per legge dell'avvio della procedura relativa al bene ipotecato.
Pertanto, l'inerzia del creditore fondiario deve produrre effetti solo nei suoi confronti, non nei confronti degli altri creditori.
Risulta irragionevole consentire al debitore di ottenere una temporanea impignorabilità del bene attraverso il semplice pagamento delle rate del mutuo fondiario.
La tutela della finalità abitativa
La Corte ha infine ribadito che restano salvi gli strumenti di tutela della finalità abitativa, quali:
- l'improcedibilità in caso di mancato avviso al comune e all'ente finanziatore circa la pendenza della procedura.
- il rispetto degli oneri reali in capo all'assegnatario della vendita forzata.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 211 depositata in data 20 dicembre 2024 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 1, comma 378, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nella parte in cui prevede l'improcedibilità dell'esecuzione forzata su immobili destinati all'edilizia residenziale pubblica convenzionata, qualora il creditore fondiario non risponda a specifici requisiti o non partecipi alla procedura.
I requisiti previsti dalla normativa censurata
La disposizione dichiarata illegittima imponeva al giudice dell'esecuzione di verificare d'ufficio, in capo al creditore fondiario procedente, i seguenti requisiti:
- la rispondenza del contratto di mutuo ai criteri stabiliti dall'articolo 44 della legge n. 457/1978.
- l'inserimento dell'istituto di credito nell'elenco delle banche convenzionate presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La Corte ha rilevato che tale elenco non risulta ancora istituito, situazione che ha generato interpretazioni divergenti e applicazioni incoerenti della norma.
Le ragioni della dichiarazione di incostituzionalità
La Corte Costituzionale ha ritenuto la norma irragionevole e sproporzionata, sia sotto il profilo sanzionatorio, sia sotto l'aspetto della funzione di tutela della garanzia statale.
In particolare:
Sanzione sproporzionata della improcedibilità:
La disciplina prevede che il mancato rispetto dei requisiti comporti la perdita della garanzia dello Stato. Tuttavia, imporre anche l'inibizione della tutela esecutiva appare eccessivo.
Se la garanzia statale rimane intatta, la sanzione dell'improcedibilità risulta irragionevole, in quanto sposta l'efficacia della garanzia fuori dalla procedura esecutiva, anziché all'interno della stessa, dove opera in via sussidiaria.
L'inerzia del creditore fondiario e le conseguenze sugli altri creditori:
La norma estende l'improcedibilità anche ai casi in cui il creditore fondiario non partecipi alla procedura.
La Corte ha evidenziato che il creditore fondiario viene avvisato per legge dell'avvio della procedura relativa al bene ipotecato.
Pertanto, l'inerzia del creditore fondiario deve produrre effetti solo nei suoi confronti, non nei confronti degli altri creditori.
Risulta irragionevole consentire al debitore di ottenere una temporanea impignorabilità del bene attraverso il semplice pagamento delle rate del mutuo fondiario.
La tutela della finalità abitativa
La Corte ha infine ribadito che restano salvi gli strumenti di tutela della finalità abitativa, quali:
- l'improcedibilità in caso di mancato avviso al comune e all'ente finanziatore circa la pendenza della procedura.
- il rispetto degli oneri reali in capo all'assegnatario della vendita forzata.
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