Corte di Cassazione, Sez. III civ. , sentenza n. 25698 del 25 settembre 2024
Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Sentenze Corte di Cassazione · 31 Ottobre 2024
Corte di Cassazione, Sez. III civ. , sentenza n. 25698 del 25 settembre 2024
Responsabilità professionale del delegato INSERIRE IN OSSERVATORIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
"Il sistema dei rapporti tra giudice dell’esecuzione e professionista delegato può essere ricostruito quale comportante l’esercizio pieno di funzioni giudiziarie o giurisdizionali in capo al delegato, in quanto la legge processuale, come modificata a decorrere dall’anno 1998, si limita a prevedere la delegabilità di un novero, invero assai ampio di atti del processo esecutivo, che resta diretto dal giudice dell’esecuzione, giusta la previsione dell’art. 484, comma 1, cod. proc. civ., ferma restando che l’imputazione degli atti fa capo sempre all’ufficio giudiziario nel suo complesso"
"L'eventuale azione di risarcimento danni per violazione commesse nell’esercizio dell’attività giurisdizionale deve essere rivolta nei confronti dell’ufficio giudiziario, qualora esso sia collegiale, ovvero del singolo giudice persona fisica che l’ha posto in essere e non nei confronti del professionista delegato, che potrà essere chiamato a rispondere in via ordinaria, per colpa o dolo, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., qualora ne sussistano i presupposti, ossia quando i suoi atti sono stati posti in essere al di fuori dello schema legale e non possano essere ricondotti in alcun modo al legittimo esercizio della delega"
Responsabilità professionale del delegato INSERIRE IN OSSERVATORIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
"Il sistema dei rapporti tra giudice dell’esecuzione e professionista delegato può essere ricostruito quale comportante l’esercizio pieno di funzioni giudiziarie o giurisdizionali in capo al delegato, in quanto la legge processuale, come modificata a decorrere dall’anno 1998, si limita a prevedere la delegabilità di un novero, invero assai ampio di atti del processo esecutivo, che resta diretto dal giudice dell’esecuzione, giusta la previsione dell’art. 484, comma 1, cod. proc. civ., ferma restando che l’imputazione degli atti fa capo sempre all’ufficio giudiziario nel suo complesso"
"L'eventuale azione di risarcimento danni per violazione commesse nell’esercizio dell’attività giurisdizionale deve essere rivolta nei confronti dell’ufficio giudiziario, qualora esso sia collegiale, ovvero del singolo giudice persona fisica che l’ha posto in essere e non nei confronti del professionista delegato, che potrà essere chiamato a rispondere in via ordinaria, per colpa o dolo, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., qualora ne sussistano i presupposti, ossia quando i suoi atti sono stati posti in essere al di fuori dello schema legale e non possano essere ricondotti in alcun modo al legittimo esercizio della delega"