Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 9412 del 5 aprile 2023

Osservatorio Esecuzioni Immobiliari
Osservatorio Esecuzioni Immobiliari
Osservatorio Esecuzioni Immobiliari
Osservatorio Esecuzioni Immobiliari
Osservatorio Esecuzioni Immobiliari
Osservatorio Esecuzioni Immobiliari
Osservatorio Esecuzioni Immobiliari
Osservatorio Esecuzioni Immobiliari
Osservatorio Esecuzioni Immobiliari
Osservatorio Diritto Bancario
Osservatorio Esecuzioni Immobiliari
Osservatorio Esecuzioni Immobilari
Vai ai contenuti

Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 9412 del 5 aprile 2023

Osservatorio Esecuzioni Immobiliari
Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Ordinanze Corte di Cassazione · 11 Aprile 2023
Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 9412 del 5 aprile 2023
esecuzione immobiliare - distribuzione del ricavato - aspetti processuali

«- nel regime dell'espropriazione immobiliare anteriore alle modifiche intervenute nel 2022, la possibilità prevista dall'art. 596 c.p.c. di delegare al professionista incaricato della vendita la formazione del progetto di distribuzione ed il suo deposito in cancelleria, non comprende la possibilità che davanti al delegato si tenga l'udienza prevista dall'art 596 c.p.c. per la discussione e l'approvazione del riparto stesso e per la formulazione e la valutazione delle eventuali contestazioni sollevate dalle parti in relazione al progetto depositato, né, tanto meno, possono individuarsi due diverse fasi del processo esecutivo, una destinata alla discussione del riparto ai sensi dell'art. 596 c.p.c., delegabile al professionista, ed una, distinta e autonoma, destinata alla valutazione delle contestazioni ai sensi dell'art. 512 c.p.c., riservata al giudice dell'esecuzione;
l'udienza di cui all'art. 596 c.p.c. può e deve svolgersi, quindi, esclusivamente davanti al giudice dell'esecuzione, anche laddove sia delegata al professionista una preventiva informale audizione delle parti per consentire a queste di manifestare anticipatamente eventuali contestazioni, allo scopo di pervenire alla migliore formulazione del definitivo progetto di distribuzione da depositare in cancelleria in vista dell'udienza di cui all'art. 596 c.p.c. davanti al giudice dell'esecuzione;
gli interventi dei creditori iscritti e privilegiati, ai sensi dell'art. 566 c.p.c., possono, di conseguenza, avvenire fino al momento dell'inizio di tale udienza davanti al giudice dell'esecuzione;
in caso di interventi nel processo esecutivo fondati su un atto o un provvedimento che abbia i requisiti di cui all'art. 474 c.p.c. e costituisca, quindi, titolo esecutivo (“in senso cd. sostanziale”), laddove al momento dell'intervento non sia stata prodotta la copia del titolo stesso spedita in forma esecutiva, cioè l'originale del titolo esecutivo (“in senso cd. formale”), esso dovrà essere prodotto nel termine fissato dal giudice dell'esecuzione (o dal professionista delegato da quest'ultimo a tanto autorizzato) ai fini del regolare svolgimento delle attività distributive e, comunque, non oltre il momento in cui venga approvato definitivamente il progetto di riparto».



© 2020-2023 Studio Legale Avv. Maria Teresa De Luca
TUTTI I DIRITTI RISERVATI
Webmaster: edolabservizi@gmail.com
Webmaster: edolabservizi@gmail.com
© 2020-2023 Studio Legale Avv. Maria Teresa De Luca
TUTTI I DIRITTI RISERVATI
Webmaster: edolabservizi@gmail.com
© 2020-2023 Studio Legale Avv. Maria Teresa De Luca
TUTTI I DIRITTI RISERVATI
Webmaster: edolabservizi@gmail.com
© 2020-2023 Studio Legale Avv. Maria Teresa De Luca
TUTTI I DIRITTI RISERVATI
Torna ai contenuti