Cass. civ., sez. III, sentenza del 22 settembre 2021, n. 25749
Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Sentenze Corte di Cassazione · 24 Settembre 2021
Il decreto
di trasferimento dell’immobile pignorato può essere annullato solo nell’ambito
di un’opposizione esecutiva e non in via autonoma.
Questi i principi:
a) il decreto di trasferimento dell'immobile pignorato può essere annullato solo nell'ambito di una opposizione esecutiva, e non in via autonoma;
b) quando sia inutilmente spirato il termine per introdurre la fase di merito dell'opposizione esecutiva, è consentito alla parte interessata reiterare l'opposizione, ma non introdurre dinanzi al giudice ordinario un autonomo giudizio per far accertare i fatti posti a fondamento dell'opposizione;
c) l'introduzione dinanzi alla sezione ordinaria del Tribunale di una opposizione esecutiva ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che ratione loci spetterebbe alla competenza del medesimo Tribunale, non dà vita ad alcuna questione di competenza, ma solo di ripartizione degli affari all'interno del medesimo ufficio giudiziario, con conseguente facoltà del giudice di rimettere la causa al capo dell'ufficio per l'assegnazione alla sezione tabellarmente competente;
d) è abnorme il provvedimento con il quale il giudice dichiara la propria "incompetenza" in favore di altra sezione del medesimo Tribunale, fissando il nuovo termine per la riassunzione; in tal caso, ove il giudice dinanzi al quale la causa sia riassunta reputi illegittima la valutazione del primo giudice, non può rigettare la domanda, ma deve o a sua volta rimettere la causa al capo dell'ufficio per l'assegnazione alla sezione competente tabellarmente, oppure decidere la causa nel merito.
Questi i principi:
a) il decreto di trasferimento dell'immobile pignorato può essere annullato solo nell'ambito di una opposizione esecutiva, e non in via autonoma;
b) quando sia inutilmente spirato il termine per introdurre la fase di merito dell'opposizione esecutiva, è consentito alla parte interessata reiterare l'opposizione, ma non introdurre dinanzi al giudice ordinario un autonomo giudizio per far accertare i fatti posti a fondamento dell'opposizione;
c) l'introduzione dinanzi alla sezione ordinaria del Tribunale di una opposizione esecutiva ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che ratione loci spetterebbe alla competenza del medesimo Tribunale, non dà vita ad alcuna questione di competenza, ma solo di ripartizione degli affari all'interno del medesimo ufficio giudiziario, con conseguente facoltà del giudice di rimettere la causa al capo dell'ufficio per l'assegnazione alla sezione tabellarmente competente;
d) è abnorme il provvedimento con il quale il giudice dichiara la propria "incompetenza" in favore di altra sezione del medesimo Tribunale, fissando il nuovo termine per la riassunzione; in tal caso, ove il giudice dinanzi al quale la causa sia riassunta reputi illegittima la valutazione del primo giudice, non può rigettare la domanda, ma deve o a sua volta rimettere la causa al capo dell'ufficio per l'assegnazione alla sezione competente tabellarmente, oppure decidere la causa nel merito.