Cass. Civ., Sez. VI - 3, Ordinanza del 22 aprile 2021, n. 10587
Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Ordinanze Corte di Cassazione · 27 Aprile 2021
In materia
di locazione di immobili dell'edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo
che abilita alla locazione è l'assegnazione, di talché in caso di morte
dell'assegnatario si determinano la cessazione dell'assegnazione, locazione ed
il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere,
nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione,
eventualmente a favore dei soggetti indicati nel D.P.R. 30 dicembre 1972, n.
1035, art. 12, che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre
condizioni generali previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale per
l'assegnazione, dovendo invece escludersi che possa configurarsi, in base ad
un'interpretazione dei principi generali in materia di edilizia residenziale
pubblica, un diritto al subentro automatico.