Cass. Pen., Sez. III, Sent., 4 agosto 2021, n. 30342
Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Sentenze Corte di Cassazione · 20 Agosto 2021
Il limite
alla pignorabilità fissato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76, comma 1,
lettera a), nel testo introdotto dal D.L. n. 69 del 2013, art. 52, comma 1,
lett. g), convertito, con modificazioni dalla L. n. 98 del 2013: si riferisce
solo alle espropriazioni da parte del fisco e non a quelle promosse da altre
categorie di creditori; non riguarda la "prima casa", ma
"l'unico immobile di proprietà del debitore; non trova comunque
applicazione alla confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, nè al
sequestro preventivo ad essa preordinato.