Cassazione civile, sez. III, ordinanza interlocutoria del 21 luglio 2021, n. 20844
Pubblicato in Ordinanze Corte di Cassazione · 24 Luglio 2021
La Cassazione ha affermato che il punto in questione attiene alla
qualificazione del reclamo al collegio, di cui all’art. 630 comma 3 c.p.c.,
come atto introduttivo di un autonomo procedimento contenzioso e,
pertanto, escluso, in quanto primo atto del
procedimento, dall’obbligo di proposizione in via telematica o, in
alternativa, quale atto che si inserisce nel procedimento esecutivo già
iniziato, con la conseguenza che esso dovrebbe seguire la forma degli atti
successivi al primo e, quindi, essere proposto in via telematica. Nel
valutare la quaestio iuris, gli Ermellini hanno ravvisato pochi
precedenti, non individuando un orientamento giurisprudenziale univoco sulla
tematica riassumibile nell’applicazione dei principi di cui agli artt.
121 e 156, comma 3, del codice di rito di libertà delle forme
degli atti processuali e della sanatoria della nullità per raggiungimento dello
scopo. Ritenuta la questione di massima particolare importanza, la Corte l’ha
trasmessa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.