Cassazione civile, sez. III, sent., 30 luglio 2021, n. 21874
Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Sentenze Corte di Cassazione · 3 Agosto 2021
Laddove non
si intenda contestare il decreto di liquidazione dei compensi in favore del
custode dei beni pignorati emesso dal giudice dell’esecuzione nella parte in
cui viene determinato il quantum dei suddetti compensi, ma nella parte in cui
sia eventualmente indicata la parte tenuta al, pagamento o, comunque, in
relazione ad aspetti diversi dalla determinazione del compenso stesso (e quindi
anche laddove si intenda contestare la stessa sussistenza del potere del
giudice di procedere alla liquidazione dei suddetti compensi per questioni
attinenti allo svolgimento e/o all’esito del processo e/o alle relative conseguenze),
devono essere utilizzati gli indicati strumenti oppositivi/impugnatori tipici
del processo esecutivo.