Corte di Cassazione

Osservatorio Esecuzioni Immobiliari
Osservatorio Esecuzioni Immobiliari
Osservatorio Esecuzioni Immobiliari
Osservatorio Esecuzioni Immobiliari
Osservatorio Esecuzioni Immobiliari
Osservatorio Esecuzioni Immobiliari
Osservatorio Esecuzioni Immobiliari
Osservatorio Esecuzioni Immobiliari
Osservatorio Esecuzioni Immobiliari
Osservatorio Diritto Bancario
Osservatorio Esecuzioni Immobiliari
Osservatorio Esecuzioni Immobilari
Vai ai contenuti

Corte di Cassazione

Osservatorio Esecuzioni Immobiliari
Pubblicato in Sentenze Corte di Cassazione · 13 Giugno 2022
LA CASSAZIONE FORMULA ALCUNI PRINCIPI DI DIRITTO A CHIARIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE FORZATA IMMOBILIARE.

Di seguito alcuni dei principi di diritto.
Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 18421 dell'8 giugno 2022

1) "Il termine di venti giorni per la proposizione dell'opposizione agli atti
esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento di cui
all'art. 586 c.p.c. decorre dalla conoscenza legale o di fatto del
provvedimento, ovvero dal momento in cui la conoscenza del vizio da
cui è affetto il bene (qualora integrante gli estremi del c.d. aliud pro
allo), si è conseguita o sarebbe stata conseguibile secondo la diligenza ordinaria, non rilevando di per sé né la data di deposito (neppure
essendo prescritto da alcuna norma che debba darsene comunicazione
a cura della cancelleria o del professionista delegato ex art. 591-bis
c.p.c.), né quella di trascrizione nei RR.II., avente mera funzione di
pubblicità dichiarativa";
2) "In tema d'espropriazione forzata, il giudice dell'esecuzione, nel
fissare le condizioni di vendita, può esercitare i poteri discrezionali che
la legge implicitamente o esplicitamente gli attribuisce, nel rispetto
delle disposizioni "minime" cogenti ovvero - ove la legge stessa non
disponga diversamente - coniando le regole particolari che ritenga
idonee a disciplinare il subprocedimento liquidatorio (ad es., in tema di
pubblicità dell'avviso ex art. 490 c.p.c., contenuto dell'offerta, entità
della cauzione, ecc.). Qualora, tuttavia, il giudice dell'esecuzione disponga contra legem, costituisce onere delle parti interessate - ferma
restando l'eventuale responsabilità disciplinare del giudice stesso -
proporre tempestivamente opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c. avverso il provvedimento illegittimo, pena la sua inoppugnabilità,
la necessità di darvi pedissequa attuazione (in attuazione del principio
di immutabilità delle condizioni di vendita, fatta salva l'eventuale revoca
o modifica prima dell'esperimento di vendita stesso), nonché
l'impossibilità di impugnare il successivo decreto di trasferimento, non
potendo farsi valere l'invalidità derivata in caso di mancata reazione
processuale avverso l'atto presupposto, salvo che l'opponente abbia
incolpevolmente ignorato l'esistenza di quest'ultimo".
3) "In tema di vendita forzata, il termine di versamento del saldo del
prezzo da parte dell'aggiudicatario è di natura sostanziale, in quanto è
posto a presidio del relativo ius ad rem circa l'emissione del decreto di
trasferimento ex art. 586 c.p.c., attenendo all'adempimento
dell'obbligazione pecuniaria assunta dall'aggiudicatario stesso, attività
che non necessita di difesa tecnica, ma che costituisce esecuzione di un
atto dovuto e non negoziale; ne consegue che esso non è soggetto alla
sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ex art. 1 della
legge n. 742 del 1969".




© 2020-2023 Studio Legale Avv. Maria Teresa De Luca
TUTTI I DIRITTI RISERVATI
Webmaster: edolabservizi@gmail.com
Webmaster: edolabservizi@gmail.com
© 2020-2023 Studio Legale Avv. Maria Teresa De Luca
TUTTI I DIRITTI RISERVATI
Webmaster: edolabservizi@gmail.com
© 2020-2023 Studio Legale Avv. Maria Teresa De Luca
TUTTI I DIRITTI RISERVATI
Webmaster: edolabservizi@gmail.com
© 2020-2023 Studio Legale Avv. Maria Teresa De Luca
TUTTI I DIRITTI RISERVATI
Torna ai contenuti